Deambulazione sotto supervisione: riconosciuta l’indennità di accompagno
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Ancora un passo avanti per il riconoscimento dei diritti ai più fragili.
Con la recente ordinanza n. 28212/2025 della Corte di Cassazione, viene finalmente fornita un’interpretazione dei presupposti per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento maggiormente conforme alla realtà che vivono milioni di disabili, fornendo uno strumento ulteriore per accedere ad una tutela economica che, finora, risultava preclusa a molti a causa di una lettura restrittiva della normativa vigente.
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La questione giuridica
La vicenda, giunta davanti al Supremo Collegio, si incentra sulla corretta definizione dei presupposti descritti dall’art. 1 della L. n. 18/1980 e dell’art. 1 della L. n. 508/1988, secondo cui l’indennità di accompagno (per il 2025 fissata in euro 542,92 per 12 mensilità) viene attribuita a coloro che, indipendentemente dall’età e dai profili reddituali, risultino affetti da inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Finora, questa disposizione veniva interpretata nel senso che, per avere accesso al beneficio, era necessario che la persona potesse deambulare soltanto con l’ausilio fisico di un soggetto, che di fatto lo sostenesse permanentemente per consentirgli il movimento.
In estrema sintesi, la supervisione di un terzo veniva considerata tale soltanto nel caso in cui si l’interessato fosse realmente nell’impossibilità di camminare senza il suo concreto intervento, così escludendosi tutte quelle situazioni in cui al malato residuasse una qualche capacità, seppur minima, di movimento autonomo, ma sotto il controllo visivo altrui.
La decisione della Cassazione
Con la pubblicazione dell’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione davvero innovativa del richiamato disposto normativo, andando così ad estendere il perimetro dei soggetti che, in ragione di ciò, potranno d’ora in poi legittimamente accedere al beneficio economico.
Nel riprendere il contenuto delle valutazioni espresse dal consulente d’ufficio, ritenute dalla sentenza impugnata del tutto convincenti per sostenere l’assenza del requisito essenziale della necessità di un aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione, si è infatti precisato come il concetto di aiuto ben possa soprapporsi a quello di supervisione continua, comunque rilevata nel caso di specie, in quanto tale attività è segno rilevatore del fatto che la deambulazione del disabile non possa avvenire in autonomia.
La sentenza è stata quindi cassata, con conseguente rinvio nuovamente al giudice competente, avendo la Corte riscontrato nella decisione impugnata un errore nell’applicazione dell’art. 1 della L. n. 18/1980, laddove si è ritenuto che la deambulazione con necessità di supervisione continua non integri il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.