Rette RSA: rimborsati oltre 60 mila euro agli eredi
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La sentenza del Tribunale di Padova n. 857/2026, pubblicata lo scorso 18 maggio, si inserisce a pieno titolo in quel filone giudiziario che, negli ultimi anni, sta contribuendo decisamente a supportare la voce dei più fragili (e dei loro familiari), riconoscendogli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri di degenza in RSA.
Diversi sono gli aspetti di interesse contenuti nella pronuncia in esame fra i quali si può annoverare anche la questione di costituzionalità (peraltro decisamente respinta dal decidente siccome manifestamente infondata), formulata dalla Cooperativa convenuta con riferimento all’art. 30, legge n. 730/1983 (artt. 3, 32, 81, 97, 117, II comma, lettera m), nella parte in cui consentirebbe di porre interamente a carico del SSN gli oneri delle prestazioni socio-sanitarie rese a favore di anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative.
La vicenda
La questione, giunta al cospetto della magistratura patavina, si incentra sulla domanda presentata da alcuni eredi di un malato, purtroppo deceduto, affetto da una patologia neurodegenerativa grave, che reclamavano la restituzione di tutti gli importi versati alla struttura residenziale sanitaria a titolo di rette di degenza.
In breve, il loro congiunto, sin dal 2015, era stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità" a causa di una "grave demenza senile" ed, a seguito del progressivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche, era stato ricoverato presso una RSA dal gennaio 2016, con diagnosi di “demenza Alzheimer avanzata con disturbi comportamentali”, fino al suo decesso, avvenuto nell’agosto 2021.
Durante questo periodo, il nominato amministratore di sostegno aveva corrisposto alla struttura un importo complessivo di oltre 60 mila euro.
Data la gravità della patologia e la conseguente necessità di cure sanitarie continue e inscindibili da quelle meramente assistenziali, gli eredi ritenevano che l'onere economico della degenza avrebbe dovuto gravare interamente sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con conseguente indebito pagamento delle rette.
La difesa della struttura
Nell’opporsi alla pretesa restitutoria, l’ente gestore della RSA eccepiva, tra le altre cose, che per il periodo iniziale il ricovero era avvenuto in regime privatistico e che, in ogni caso, al paziente non erano stati praticati trattamenti ad alta intensità sanitaria.
Contestava inoltre la debenza della restituzione integrale, invocando la detrazione dei benefici previdenziali che, riconosciuti a favore dell’ospite a seguito dell’accertamento effettuato dalle autorità competenti, risultavano comunque goduti dall’ospite e dei corrispettivi portati in detrazione fiscale a titolo di quota sanitaria.
La decisione
Il Tribunale di Padova ha pienamente accolto la domanda degli eredi, fondando la propria decisione su un solido impianto argomentativo, che si allinea all'orientamento consolidato della Cassazione, peraltro richiamato in un lungo stralcio della recente sentenza n. 13714/2023.
I principi generali ed il relativo quadro normativo
Il Giudice ha ricordato come il quadro normativo che disciplina le prestazioni socio-sanitarie, deve rifarsi alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 502/1992 e nei successivi DPCM (da ultimo quello del 12 gennaio 2017), che hanno portato a distinguere tre categorie di prestazioni:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale:attività finalizzate alla promozione della salute e prevenzione, a carico del SSN.
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria:attività di supporto a persone in stato di bisogno, a carico dei Comuni.
- prestazionisocio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: attività caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali (sanitari e sociali) e dalla preminenza dei fattori sanitari, interamente a carico del Fondo Sanitario Nazionale.
Il passaggio decisivo
Il fulcro della decisione risiede nell'applicazione del principio della cd. "inscindibilità" delle prestazioni.
Il Tribunale, aderendo all'orientamento della Cassazione, afferma che quando le “prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria”.
Questo principio è particolarmente rilevante per coloro che sono affetti da patologie neurodegenerative gravi (Alzheimer, Demenza senile ecc…), per i quali le attività assistenziali (igiene, mobilizzazione, alimentazione, vigilanza continua) non costituiscono un servizio aggiuntivo, ma uno strumento essenziale per la gestione della malattia, il rallentamento del suo decorso e la prevenzione di comportamenti auto o etero-lesivi.
Il criterio di valutazione
La sentenza chiarisce un aspetto fondamentale per l'accertamento del diritto alla gratuità: il discrimine non risiede tanto nelle caratteristiche della struttura di ricovero o nella tipologia di contratto stipulato, bensì esclusivamente nelle condizioni cliniche del paziente.
Il Tribunale ha ritenuto che la copiosa documentazione medica prodotta dai familiari (relazioni cliniche, verbali di commissioni mediche, scheda SVAMA) fosse ampiamente esaustiva, senza neppure ricorrere alla CTU, a riprovare la gravità della patologia e la necessità di un trattamento integrato, fin dal momento dell'ingresso in RSA.
Applicando poi il principio di "vicinanza della prova", si è altresì affermato che sarebbe gravato sulla stessa RSA convenuta l'onere di dimostrare il contrario, ossia la scindibilità delle prestazioni, che di fatto non ha minimamente assolto.
Nessun rilievo al regime privatistico del ricovero
La sentenza respinge, infine, l'eccezione sollevata dalla struttura convenuta relativa al periodo di ricovero in regime privatistico ("in solvenza"), antecedente all'ottenimento dell'impegnativa di residenzialità rilasciata dalla AUSL competente.
Il Giudice, qualificata l'azione come ripetizione di indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), per cui soggetto (i famigliari, l’ospite od altri) pagano un debito altrui (del SSN), ritiene quindi irrilevante la natura del contratto di ricovero stipulato dai congiunti con la RSA, poiché l'obbligo di pagamento sorge in capo al SSN per legge.
Nessuna decurtazione per i benefici fiscali
Inoltre, proprio perché l'azione è di ripetizione e non di risarcimento del danno, il Tribunale ha escluso qualsiasi decurtazione dall'importo da restituire.
Eventuali benefici fiscali goduti o indennità percepite, a tenor della sentenza in commento, non possono essere opposti in compensazione, poiché non si applica la cd. “compensatio lucri cum damno”, di talchè la restituzione deve riguardare l'intera somma indebitamente versata.
Le statuizioni di condanna
All'esito del giudizio, il Tribunale di Padova ha quindi:
- accolto la domanda degli eredi, accertando il loro diritto alla restituzione delle somme versate.
- Condannato la Cooperativa convenuta a pagare agli eredi oltre 63 mila euro, oltre interessi legali fino al saldo effettivo.
- Condannato la parte convenuta al rimborso delle spese di lite secondo il principio della soccombenza [
Focus Operativo: qualche consiglio pratico
Questa sentenza offre importanti indicazioni operative per i familiari che si trovano ad assistere congiunti affetti da gravi patologie neurodegenerative, per cui sulla scorta delle motivazioni commentate, si può consigliare di prestare attenzione soprattutto alla raccolta documentale.
E’ infatti di fondamentale importanza conservare con la massima cura tutta la documentazione medica sin dalle prime fasi della malattia. Diagnosi, visite specialistiche, verbali di invalidità civile e di handicap (Legge 104/92), piani terapeutici personalizzati, schede di valutazione multidimensionale (es. SVAMA), diari clinici e prescrizioni farmacologiche costituiscono il compendio probatorio essenziale per dimostrare la necessità di cure integrate e, quindi, il diritto alla gratuità del ricovero.
Applicando i principi affermati da questa pronuncia, il diritto alla copertura dei costi da parte del SSN discende dallo stato di salute del paziente e non dal tipo di accordo contrattuale con la struttura, per cui anche in caso di ospite in solvenza è comunque opportuno approfondire la questione.
Qualora siano già stati effettuati pagamenti per le rette, è quindi possibile agire contro la struttura (unitamente ai enti pubblici preposti) per ottenere la restituzione delle somme quale "indebito", nel limite della prescrizione decennale.
Se invece fosse la struttura richiedere il pagamento di quote di degenza, sarà possibile opporsi formalmente, contestandone la debenza sulla base dei principi che precedono e diffidando la struttura dal pretendere somme non dovute, in quanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.