Rette RSA: stop all’ingiunzione di pagamento agli eredi del malato di Alzheimer

Rette RSA: stop all’ingiunzione di pagamento agli eredi del malato di Alzheimer

Non basta sostenere tutte le difficoltà connesse alla gestione di un malato di Alzheimer, costretti a veri e propri funambolismi fra lavoro, famiglia, ospedali, burocrazia e difficoltà di ogni tipo, quando a ciò si aggiunge anche la necessità di far quadrare i conti, che rischiano di saltare davanti a costi davvero esorbitanti.

Ci si trova addirittura costretti ad interrompere i pagamenti delle rette, che per vero non si sarebbero  neppure dovute pagare dall’inizio del ricovero in RSA, venendo poi raggiunti, qualche tempo dopo, dalla notifica di ingiunzioni di pagamento, con cui le stesse strutture reclamano il saldo delle rette rimaste inevase.   

Questa volta, però, non è finita come avrebbe desiderato la RSA, a cui il Tribunale di Prato, con la recente sentenza  n. 95/2026 del 9/02 u.s., ha invece negato la possibilità di continuare a perseguire i malcapitati eredi di una paziente, a suo tempo ospitato, per il pagamento di oltre 38 mila euro, ritenuti non dovuti.

Perché la RSA chiedeva il pagamento e perché la famiglia si è opposta

Il caso origina dalla notifica di un decreto ingiuntivo, con cui veniva richiesto ai familiari di un malato di Alzheimer in stato avanzato di provvedere al saldo della quota sociale, relativa alla retta applicata dalla RSA presso la quale, per diverso tempo, era stato ricoverato.

I congiunti della paziente si opponevano alla richiesta, spiegando come il suo stato di salute fosse così grave, che le prestazioni fornite dal personale adibito avrebbero dovuto rientrare nell’ambito di quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e, quindi, completamente a carico del SSN.

Quando le cure sono sanitarie e deve pagare il Servizio sanitario nazionale

Ricostruito, in modo esemplare, il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha puntualmente ricordato le previsioni contenute nell’art. 3, comma 3, del D.C.P.M. 14 febbraio 2001 (a cui è subentrato il DCPM 12 gennaio 2017), per cui “Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 - septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità' o disabilità' conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo-assistenza”.

Posto quanto sopra, la Corte di Cassazione (ord. 33394/2024) ha poi puntualizzato – come riferisce il giudice di merito – come nell’ambito delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria rientrino quelle di natura sanitaria, che non possano essere fornite se non congiuntamente a quelle di natura socio assistenziale per cui, non potendo distinguere le une dalle altre, essendo entrambe finalizzate alla cure della salute del malato, devono essere poste entrambe a carico del SSN, siccome ricomprese nei Lea.

Da ciò ne consegue, sempre secondo il Supremo Consesso (ord. 34590/2023), la nullità di qualsiasi accordo con cui il soggetto (ospite, familiare od ADS) si sia, eventualmente, assunto l’impegno di corrispondere la retta di soggiorno, semplicemente perché non dovuta.

Alzheimer grave: perché l’assistenza è considerata interamente sanitaria

Puntuale poi il richiamo a quella giurisprudenza, sempre di legittimità, che ha voluto essere ancora più esplicita nei casi di malati di Alzheimer, specificando chiaramente come "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del SSN, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate”.

Il caso concreto: condizioni cliniche e prove decisive che hanno convinto il giudice

Raccolti i principi che precedono, peraltro rievocati da numerose e concordi decisioni rese dai diversi Tribunali nazionali, il giudice è passato quindi ad esaminare la vicenda concreta, accordando pieno favore alle valutazioni medico-legali contenute nella relazione tecnica espletata durante la fase istruttoria.

Da questa emergeva come la paziente fosse stata ricoverata nella RSA in conseguente di plurime comorbilità, tra cui anche la diagnosi di morbo di Alzheimer, che andavano a comporre un quadro psicofisico particolarmente compromesso, evoluto in una sempre più grave sindrome da immobilizzazione, con complicanze infettive fino ad arrivare al decesso.

Lo stesso consulente nominato, esaminata la documentazione clinica prodotta, aveva avuto modo di apprezzare la sostanziale inscindibilità delle prestazioni socio-assistenziali con quelle sanitarie, che invero consistevano, dato l’aggravarsi delle condizioni della degente, in una serie di prestazioni, erogate da personale qualificato, utili a preservare il suo stato di salute, risolvendo o comunque attenuando le conseguenze delle varie problematiche, che si andavano via via presentando durante il ricovero, secondo un piano terapeutico specifico e personalizzato, non connotato da occasionalità.

Nello specifico, secondo il Tribunale, “le due componenti sanitaria e assistenziale risultarono da subito inscindibili da quelle sanitarie prestate dal medico di medicina generale e dal personale abilitato non medico della struttura (infermieristico e OSS)”.

Perché il contratto con la RSA è nullo e le rette non sono dovute

Riconosciuta, per i motivi che precedono, l’effettiva sussistenza delle ragioni che conducono a ritenere entrambe le prestazioni inscindibilmente connesse fra loro, si è quindi concluso affermando come gli oneri economici conseguenti avrebbero dovuto porsi interamente a carico del SSR, a nulla rilevando gli impegni, anche economici, assunti dai familiari con la sottoscrizione dell’accordo, così come tutte le successive comunicazioni scambiate con la RSA.

Infatti – conclude il Tribunale di Prato – “trattandosi di prestazioni sanitarie che devono essere gratuite per il paziente, secondo le previsioni di cui alla normativa nazionale sopra richiamata, l’impegno di pagamento va considerato privo di causa e quindi nullo, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., nullità che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado, laddove siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (Cass. ord. 4867/2024)”.

Annullata l’ingiunzione di pagamento delle rette, i familiari sono stati così finalmente sollevate dal rischio di dover pagare gli oltre 38 mila euro richiesti.

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