Rimborso rette RSA e Alzheimer grave: la Corte d’Appello di Roma conferma il diritto alla restituzione integrale delle somme versate

Rimborso rette RSA e Alzheimer grave: la Corte d’Appello di Roma conferma il diritto alla restituzione integrale delle somme versate

Con la sentenza n. 5391/2026, la Corte d’Appello di Roma torna su uno dei temi più discussi nel contenzioso sociosanitario: la rimborsabilità delle rette RSA sostenute dai familiari o dagli eredi di pazienti affetti da Alzheimer in fase grave. La decisione assume particolare rilievo perché riconosce, nel caso concreto, che le prestazioni rese in favore della degente erano inscindibilmente sanitarie e assistenziali, con conseguente integrale imputazione del costo al Servizio sanitario e diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal privato

La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale non sempre uniforme, ma oggi fortemente orientato a ritenere che, quando vi sia un piano terapeutico personalizzato e le attività assistenziali siano necessarie per l’attuazione del trattamento sanitario, la retta non possa gravare sull’utente o sui suoi familiari [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023][Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025]. Proprio per questo, la sentenza romana si segnala come un precedente di notevole interesse pratico per contenziosi analoghi, soprattutto nei casi di ricovero in RSA di persone affette da demenze gravi, decadimento cognitivo avanzato e pluripatologie cronico-degenerative

Caso concreto su rette RSA e rimborso ASL: sintesi della fattispecie esaminata

La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Roma riguardava il ricovero di una paziente affetta da morbo di Alzheimer, associato ad ulteriori patologie invalidanti e ad una condizione di grave non autosufficienza, presso una RSA privata accreditata. Nonostante il quadro clinico particolarmente compromesso, il costo della degenza era stato sostenuto in via diretta dal familiare, poi divenuto erede della paziente

L’azione giudiziaria è stata quindi proposta per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di retta, sul presupposto che le prestazioni effettivamente erogate non fossero scindibili in una componente alberghiera a carico del privato e in una componente sanitaria a carico del servizio pubblico, ma integrassero un percorso assistenziale unitario a prevalente ed essenziale contenuto sanitario

La Corte ha valorizzato, in particolare, la gravità della patologia neurodegenerativa, la classificazione assistenziale attribuita alla degente e la presenza di un programma di cura tale da rendere necessaria la concomitanza tra assistenza materiale e trattamento sanitario, fino a ritenere non dovuta la contribuzione privata

3) Normativa su rette RSA, Alzheimer e quota a carico del Servizio sanitario: inquadramento giuridico

Il quadro normativo di riferimento muove dall’art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992, che distingue tra:

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
  • prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria [Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 13036 del 06/05/2026].

La Cassazione ha ricordato che queste ultime sono caratterizzate dalla “particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” e che sono “assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria

A tale disposizione ha dato attuazione il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, il quale stabilisce che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria “sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario[Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 13036 del 06/05/2026]. Lo stesso impianto normativo richiede poi alle Regioni di disciplinare criteri e modalità di erogazione, tenendo conto delle tipologie di bisogno e delle percentuali di finanziamento individuate nella tabella allegata al decreto [Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 13036 del 06/05/2026].

Sul piano dei LEA, il sistema delineato dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, poi aggiornato dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, conferma la centralità della distinzione tra prestazioni integralmente sanitarie e prestazioni a compartecipazione, ma la giurisprudenza più recente precisa che il vero discrimine non è la mera etichetta formale della struttura o della prestazione: conta piuttosto se, per quel singolo assistito, esista un trattamento terapeutico personalizzato che renda l’assistenza materiale funzionalmente inseparabile dalla cura [Sentenza n. 5696/2025][Sentenza n. 9 del 04/02/2026].

La Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito il ruolo centrale dei LEA nel garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale, affermando che nel settore sanitario la loro determinazione avviene mediante una procedura specifica e che essi costituiscono il parametro fondamentale delle prestazioni dovute dal Servizio sanitario [Sentenza n. 88 del 02/04/2003].

Nel contenzioso sulle RSA, proprio da questo assetto normativo è nato il contrasto interpretativo:

  • da un lato, l’orientamento che valorizza la compartecipazione alla spesa nelle ipotesi di lungoassistenza residenziale;
  • dall’altro, l’orientamento che riconosce la totale gratuità quando le prestazioni assistenziali siano inscindibili da quelle sanitarie in ragione del programma terapeutico imposto dalla concreta condizione clinica del paziente [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023][Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025].

La sentenza in commento si colloca chiaramente nel secondo filone [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

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4) Motivi della decisione sul rimborso rette RSA: le ragioni giuridiche della Corte

4.1) Inscrivibilità del caso nelle prestazioni sociosanitarie integralmente a carico del Servizio sanitario

Il primo snodo argomentativo della decisione riguarda la qualificazione della prestazione. La Corte d’Appello ha ritenuto che, nel caso concreto, il ricovero della paziente non si risolvesse in una mera ospitalità assistenziale, ma in un percorso terapeutico-assistenziale unitario, reso necessario dalla gravità del morbo di Alzheimer e delle ulteriori condizioni patologiche accertate [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

Si tratta di un passaggio pienamente coerente con l’indirizzo della Cassazione secondo cui la gratuità integrale opera quando le prestazioni socioassistenziali siano necessarie per assicurare la tutela del diritto alla salute e siano quindi inscindibili da quelle sanitarie [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023]. In questa prospettiva, non è decisiva la sola circostanza che il paziente sia non autosufficiente, ma il fatto che la sua condizione richieda un intervento terapeutico continuativo non attuabile senza il supporto assistenziale contestuale [Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025].

4.2) Centralità del piano terapeutico personalizzato

Un secondo motivo decisivo è rappresentato dalla valorizzazione del piano terapeutico personalizzato. La giurisprudenza più recente di legittimità afferma con chiarezza che il discrimine tra prestazione socioassistenziale “pura” e prestazione sanitaria inscindibile non è la genericità della diagnosi di Alzheimer, ma la prova che, per quel paziente, la degenza in struttura sia funzionale all’attuazione di un programma terapeutico-riabilitativo o conservativo [Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025].

In particolare, è stato ribadito che:

“Le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.” [Sentenza n. 5696/2025]

La sentenza della Corte d’Appello di Roma ha fatto applicazione di questo criterio, ritenendo provato, nel caso di specie, che il ricovero fosse inserito in un contesto terapeutico personalizzato tale da escludere la legittimità dell’addebito della retta al privato [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

4.3) Irrilevanza di una separazione meramente formale tra quota sanitaria e quota alberghiera

La Corte ha poi escluso che, in presenza di prestazioni integrate e non frazionabili sul piano funzionale, possa operare una distinzione automatica tra “quota sanitaria” e “quota alberghiera”. Il principio è in linea con la Cassazione, la quale ha chiarito che il criterio corretto non è quello della semplice prevalenza quantitativa dell’una o dell’altra componente, bensì quello della integrazione unitaria e inscindibile [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023].

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che:

“Il discrimine è stato individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, per poi escluderne la ricorrenza in concreto, con giudizio in fatto, laddove il criterio è, anche alla luce della evoluzione normativa in materia, quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale” [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023].

La sentenza romana, nell’accogliere la domanda restitutoria, si muove proprio su questo terreno: una volta accertata l’inscindibilità concreta delle prestazioni, non residua spazio per un contributo economico del degente o dei suoi familiari [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

4.4) Legittimazione passiva dell’ASL e irrilevanza delle pattuizioni privatistiche incompatibili

Ulteriore profilo rilevante riguarda la legittimazione passiva dell’ASL. La Corte ha individuato nell’azienda sanitaria il soggetto tenuto a rispondere della domanda di rimborso, in quanto titolare dell’obbligo pubblicistico di assicurare e finanziare le prestazioni dovute [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

In questa ricostruzione, le eventuali clausole contrattuali sottoscritte con la RSA non possono derogare al regime legale delle prestazioni rientranti nei LEA e integralmente a carico del servizio pubblico. Se la prestazione era dovuta dal SSN, il pagamento effettuato dal privato risulta indebito e, come tale, ripetibile [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

4.5) Rilevanza del livello assistenziale e dell’inquadramento clinico concreto

La decisione attribuisce rilievo anche alla classificazione assistenziale assegnata alla paziente, valorizzata quale indice della gravità del decadimento cognitivo-comportamentale e della necessità di un’assistenza strutturalmente integrata con la cura [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

Questo aspetto è importante perché mostra come, nel contenzioso sulle rette RSA, la decisione non dipenda mai dalla sola astratta diagnosi, ma dall’insieme di elementi clinici e organizzativi che consentono di dimostrare che quel paziente necessitava di un setting assistenziale terapeuticamente orientato.

5) Esito della sentenza su rimborso rette RSA: decisione finale e statuizioni di condanna

La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione, riconoscendo il diritto dell’attore alla restituzione integrale delle somme versate per la degenza della madre in RSA, per un importo pari a euro 100.352,96, oltre agli interessi legali dalla messa in mora [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

La condanna è stata pronunciata nei confronti della ASL territorialmente competente, ritenuta soggetto obbligato al finanziamento della prestazione. La Corte ha inoltre disposto una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, motivandola con la complessità tecnica della materia e con la persistente controvertibilità degli orientamenti interpretativi [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia conferma che il rimborso delle rette RSA non è un automatismo generalizzato, ma può essere riconosciuto integralmente quando il giudice accerti che, in concreto, la prestazione erogata era da considerarsi sanitaria o sociosanitaria inscindibile e dunque gravante per intero sul Servizio sanitario [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023][Sentenza n. 5696/2025].

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6) Come ottenere il rimborso delle rette RSA: focus operativo per casi analoghi

Per chi si trovi in situazioni analoghe, la sentenza offre indicazioni operative molto chiare.

a) Ricostruire con precisione il quadro clinico

È essenziale raccogliere tutta la documentazione sanitaria idonea a dimostrare:

  • diagnosi principale e comorbilità;
  • grado di non autosufficienza;
  • valutazioni multidimensionali;
  • schede di classificazione assistenziale;
  • piani assistenziali o terapeutici;
  • diari clinici e prescrizioni farmacologiche.

La giurisprudenza più recente richiede infatti che emerga la necessità concreta di un trattamento terapeutico personalizzato, non bastando la sola allegazione della malattia di Alzheimer [Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025].

b) Verificare se le prestazioni erano realmente inscindibili

Il punto decisivo è accertare se l’assistenza prestata in RSA fosse:

  • meramente alberghiero-assistenziale, oppure
  • strumentale e necessaria all’attuazione di un trattamento sanitario continuativo.

Solo nel secondo caso si rafforza la tesi dell’integrale onere a carico del SSN [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023][Sentenza n. 5696/2025].

c) Individuare correttamente il soggetto da convenire

Nel caso in cui si agisca per il rimborso, la domanda va costruita tenendo conto della legittimazione dell’ASL o dell’ente sanitario competente, secondo quanto emerge dal concreto assetto del rapporto e dalla qualificazione pubblicistica della prestazione [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

d) Inviare una formale messa in mora

La diffida stragiudiziale resta uno snodo fondamentale, sia per sollecitare l’ente al riesame della posizione, sia per far decorrere gli accessori del credito e cristallizzare la pretesa restitutoria [SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N.5391_2026-_N._R.G._00002293_2022_DEPOSITO_MINUTA_24_06_2026__PUBBLICAZIONE_24_06_2026.pdf].

e) Curare in modo rigoroso allegazioni e prova

Alcune recenti decisioni di merito hanno rigettato le domande proprio per insufficienza allegatoria o per mancanza di prova specifica del piano terapeutico personalizzato [Sentenza n. 7490/2025][Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025]. Per questo, in giudizio occorre:

  • allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda;
  • produrre sin dall’inizio la documentazione medica rilevante;
  • collegare puntualmente la documentazione alla tesi dell’inscindibilità tra cura e assistenza.

f) Evitare generalizzazioni

La sentenza in commento è molto favorevole all’utente, ma non autorizza a ritenere che ogni ricovero di paziente affetto da Alzheimer in RSA comporti automaticamente la gratuità integrale. La tendenza giurisprudenziale attuale mostra, piuttosto, una verifica sempre più casistica, incentrata sulla prova del programma terapeutico, dello stadio della malattia e della necessità del setting residenziale in funzione di cura [Sentenza n. 2575/2026][Sentenza n. 5696/2025][Sentenza n. 397/2026].

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