Rimborso rette RSA: restituiti quasi 80 mila euro agli eredi di malato di Alzheimer

Rimborso rette RSA: restituiti quasi 80 mila euro agli eredi di malato di Alzheimer

È trascorso soltanto un mese dalla recente pronuncia resa dal Tribunale di Pisa, che aveva riconosciuto la gratuità delle prestazioni socio sanitarie a favore dei malati di Alzheimer, che adesso giunge la notizia di un’altra sentenza che si pone nel medesimo solco giurisprudenziale. 

Questa volta è il turno del Tribunale di Firenze che, con la sentenza n. 4213/2025 pubblicata lo scorso 23/12, ha riconosciuto il diritto degli eredi di un paziente, affetto dal morbo di Alzheimer e prematuramente deceduto, di vedersi rimborsati quasi 80 mila euro, versati a titolo di contributo alle rette dovute per il soggiorno presso una RSA toscana. 

La vicenda 

Il caso esaminato dal giudice prende le mosse dall’iniziativa dei figli di un ospite di una struttura sanitaria che, lamentando di aver sostenuto i cospicui costi di degenza per il loro congiunto, argomentavano che, visto il suo inserimento nel modulo Alzheimer in regime di convenzionamento con il SSN, le prestazioni complessivamente erogate avrebbero dovuto ricondursi nell’ambito della previsione di cui all’art. 3, comma 3, del DCPM del 14 febbraio 2001, con conseguente diritto alla restituzione delle rette pagate fino al decesso. 

La questione di giurisdizione 

Sollevata la questione di giurisdizione dalla parte convenuta, a cui aderivano i terzi chiamati in causa, la stessa è stata agevolmente respinta dal magistrato, che ha confermato la sua esclusiva competenza a decidere sulla scorta di quanto già enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 22033/2014), per cui la controversia promossa “per il pagamento delle rette di degenza dei malati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge. 

Il merito della decisione 

Passando così ad esaminare la vicenda sottoposta alla sua attenzione, il Tribunale ha innanzitutto rievocato il quadro normativo di riferimento, costituito dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, contenente la disciplina dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e dal D.C.P.M. del 14 febbraio 2001 che, a tal proposito, prevede la gratuità delle prestazioni in due distinte fattispecie specifiche: 

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1)
  • prestazioni a carattere socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3) 

Ciò detto, l’individuazione dell’esatta natura dei trattamenti eseguiti dal personale adibito alla gestione del paziente, ricoverato presso la RSA convenuta, è quindi diventato il punto decisivo per valutare la legittimità o meno della partecipazione dei familiari ai costi sostenuti per il pagamento delle rette. 

Orientamento giurisprudenziale 

A sostegno della tesi della gratuità, Il Tribunale ha volutamente rievocato quanto recentemente affermato dalla Cassazione (ord. n. 2216/2024) che, nel descrivere il necessario requisito dell’inscindibilità della prestazione sanitaria con quella socio-assistenziale, ha valutato la prevalenza della prima in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell’assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito”.  

Questo vincolo – secondo il Collegio - si rileva soprattutto nel caso in cui sia stato elaborato un trattamento terapeutico personalizzato, non connotato da occasionalità. 

Seppur pienamente consapevole dell’esistenza di un orientamento di merito, che negherebbe una sorta di automatismo nel caso di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, il Tribunale ha comunque ricordato come la Cassazione, ancora di recente, abbia voluto sottolineare che “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della l. n. 730 del 1983, art. 309, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” ( Cass. n. 4752/2024).  

Pertanto, secondo questo ben più solido insegnamento, sarà sufficiente “che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria (Cass. n. 2038/2023). 

La decisione finale 

Verificato documentalmente l’avvenuto ricovero del paziente nella Rsa convenuta perché affetto dal morbo di Alzheimer, il giudice ha dunque ritenuto che, anche in ragione dello stato della patologia e della sua prevedibile evoluzione della malattia, le prestazioni complessivamente rese dal personale inserito nella RSA convenuta dovessero intendersi inscindibilmente connesse fra loro siccome necessarie alla tutela della salute nel suo complesso, a nulla rilevando la prevalenza o meno di quelle di natura sanitaria rispetto alle altre assistenziali. 

Pertanto, ritenuto illegittimo qualsiasi contributo a carico del paziente (e quindi, conseguentemente, dei suoi familiari), trattandosi di prestazioni interamente gratuite ed a carico del SSN, è stata per l’effetto accolta la domanda degli eredi alla restituzione di quasi 80 mila euro, pari agli importi pagati a titolo di contributo rispetto alla retta, complessivamente richiesta per il soggiorno del malato fino al suo decesso, oltre al rimborso integrale delle spese di lite. 

Da segnalare, in questa decisione, l’accoglimento altresì della domanda di manleva svolta dalla RSA nei confronti dell’ente preposto per conto del SSN, individuato quale unico legittimato passivo rispetto alla domanda degli eredi, che pertanto sarà tenuto all’effettivo rimborso delle somme liquidate. 

Tutte le informazioni su www.soluzione-rsa.it 

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