Rette RSA, il Tribunale di Lucca condanna la PA: la quota è a carico del SSN

Rette RSA, il Tribunale di Lucca condanna la PA: la quota è a carico del SSN

Di nuovo una sentenza che, inserendosi nel consolidato filone giurisprudenzialesi pone al fianco dei familiari dei malati ricoverati presso le RSA. 

Questa volta è il Tribunale di Lucca che, con la pronuncia n. 288/2026 pubblicata lo scorso 27 maggio, ha ribadito il principio per cui, in presenza di un grave quadro di Alzheimer con rapida ingravescenza e necessità di assistenza sanitaria continuativa, la quota assistenziale non p essere posta a carico del malato, o dei suoi stretti congiunti, dovendo invece gravare interamente sul servizio sanitario. 

La decisione è particolarmente rilevante anche in chiave pratica, perché mostra come il tema del “rimborso” della retta non dipenda da qualificazioni astratte della struttura RSA, quanto dall’accertamento concreto delle condizioni cliniche dell’ospite e dalla natura effettiva delle prestazioni erogate. 

La vicenda 

La controversia nasce dall’iniziativa promossa dalla cooperativa gestrice di una RSA toscana con cui richiedeva,  mediante procedura ingiuntiva notificata agli eredi di una ex degente, il pagamento della quota assistenziale del ricovero. 

Quest’ultimi si costituivano, contestando fermamente la richiesta economica ricevuta,  affermando che la loro congiunta, affetta da morbo di Alzheimer insorto precocemente e divenuta del tutto incapace di provvedere ai bisogni quotidiani, fosse destinataria di prestazioni di natura sostanzialmente sanitaria, con conseguente nullità del contratto di ricovero.  

Chiamato in causa l’ente pubblico, indicato quale soggetto tenuto al pagamento della quota, la cooperativa rivolgeva anche nei suoi confronti la pretesa economica, che però veniva contrastata sostenendo che, nel caso di assistenza ai lungodegenti, le prestazioni fossero prevalentemente assistenziali e, quindi, legittimamente a carico dell’ospite. 

Il ruolo decisivo della valutazione medico-legale

Disposta la CTU, risultava decisiva avendo ricostruito un quadro clinico di Alzheimer rapidamente ingravescente, con deficit cognitivi e motori, disfagia con necessità di PEG, episodi infettivi, immobilizzazione e ulcere da decubito, ritenendo che le prestazioni erogate fossero caratterizzate da una componente sanitaria preminente e comunque inscindibile da quella assistenziale. 

Quadro normativo e criteri di riparto dei costi 

Il quadro normativo richiamato nella sentenza muove dalla tripartizione delle prestazioni sociosanitarie: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, secondo l’art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 ed il conseguente D.P.C.M. 14 febbraio 2001.  

Questo decreto, come ricordato dal giudice toscano, stabilisce che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono a carico delle aziende sanitarie; le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono invece erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario. 

Per le RSA, il tema non si esaurisce però nella qualificazione astratta della struttura, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine vero è rappresentato dalla sussistenza, in concreto, di un trattamento terapeutico personalizzato non scindibile dall’assistenza quotidiana, tale da rendere l’intera prestazione a carico del SSN (Cass. Civ. ord. n. 2216/2024, Cass. Civ, ord. n. 7336/2023). 

La Cassazione ha infatti affermato che non rileva la mera non autosufficienza, né la sola presenza di una patologia degenerativa, ma la necessità che le prestazioni assistenziali siano avvinte a quelle sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria, cioè da un intreccio inscindibile finalizzato alla tutela della salute dell’assistito. 

I principi giuridici applicati dal Tribunale di Lucca 

Il magistrato ha applicato il principio secondo cui, quando le prestazioni sanitarie non possano essere eseguite se non unitamente all’attività socio-assistenziale, l’intero trattamento deve essere considerato di  natura sanitaria sotto il profilo del relativo onere economico, con conseguente gratuità per il paziente. 

La sentenza richiama espressamente l’insegnamento della Cassazione secondo cui l’elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “pura” e prestazione sociosanitaria inscindibile non coincide con la mera limitata autonomia del soggetto, ma con la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non insieme alla prestazione assistenziale. 

Il Giudice ha inoltre fatto ricorso al principio, anch’esso consolidato in Cassazione, secondo cui nei casi di grave Alzheimer il ricovero in struttura può ricadere integralmente nell’area della tutela sanitaria, purché sia accertato in concreto che la gestione del paziente richieda un programma terapeutico e una continua integrazione di professionalità sanitarie non sostituibili da mera assistenza familiare o alberghiera. 

Da ciò il Tribunale ha tratto l’ulteriore corollario della nullità del contratto di ricovero nella parte in cui addossava all’assistita la quota della retta che, per legge, doveva gravare sul sistema sanitario pubblico, trattandosi di disciplina inderogabile da parte dell’autonomia negoziale privata. 

I motivi della decisione 

Il primo pilastro decisionale risiede nell’accertamento medico-legale delle condizioni della degente: il CTU ha rilevato un morbo di Alzheimer manifestatosi nel 2015 e rapidamente aggravatosi fino a determinare deterioramento cognitivo, deficit del linguaggio e motori, disfagia con PEG, frequenti cadute, sepsi, immobilizzazione e ulcere da decubito. 

Questo dato fattuale è stato valorizzato dal Tribunale in coerenza con l’orientamento per cui la verifica deve avvenire “in concreto”, avuto riguardo alla patologia, al suo stadio e alla prevedibile evoluzione, e non sulla base di categorie astratte o di automatismi meramente formali. 

Il secondo motivo è costituito dall’accertata inscindibilità delle prestazioni: secondo la CTU, la paziente necessitava sia di assistenza sia di attività sanitarie, ma con una marcata incidenza di queste ultime, essendo richiesti interventi medici, infermieristici e di altra professionalità sanitaria in modo continuativo. 

Tale conclusione recepisce il criterio elaborato dalla Cassazione, secondo cui, quando la prestazione assistenziale serve a rendere possibile il trattamento terapeutico e ne costituisce parte necessaria, l’intera prestazione resta assorbita nell’area sanitaria (Cass. Civ. ord. n. 2038/2023). 

Irrilevanza del solo dato numerico delle visite mediche 

Un passaggio importante della motivazione riguarda il rigetto della tesi difensiva secondo cui, essendo documentati soltanto 46 interventi medici in oltre quattro anni di ricovero, la componente sanitaria sarebbe stata minima. 

Il Tribunale ha ritenuto correttamente che il parametro quantitativo delle visite mediche non sia decisivo, poiché anche l’assistenza infermieristica costituisce prestazione sanitaria, e ciò è coerente con il principio per cui la valutazione va compiuta sull’intero piano di cura personalizzato e sulla necessità del concorso integrato di apporti sanitari e assistenziali. 

Rigetto della tesi della compartecipazione comunale 

Il Tribunale ha poi respinto anche l’eccezione relativa alla possibile compartecipazione del Comune, osservando che tale compartecipazione presuppone che la quota assistenziale sia legittimamente imputabile all’assistito, circostanza esclusa a monte dall’accertata natura della prestazione. 

Si tratta di un passaggio coerente con l’impostazione per cui il coinvolgimento del Comune opera nell’area delle prestazioni sociali o della quota sociale, ma non può essere invocato per ridimensionare l’obbligo del SSN quando la prestazione sia stata qualificata come integralmente sanitaria o inscindibilmente sociosanitaria. 

Decisione finale

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di ricovero nella parte in cui poneva a carico della degente la retta del ricovero, respingendo la domanda della cooperativa verso gli eredi. 

Contestualmente, ha accolto la domanda subordinata della cooperativa nei confronti dell’ente pubblico, condannandolo direttamente al pagamento di euro 38.338,30 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 

Quanto alle spese, il Giudice ha infine applicato il criterio della soccombenza: la cooperativa è stata condannata a rifondere le spese agli eredi, mentre l’ente pubblico è stato condannato a sostenere le spese alla cooperativa. 

Focus operativo per famiglie, caregiver ed amministratori di sostegno 

Per chi intenda contestare la debenza della retta o chiederne il rimborso, il punto centrale è raccogliere e allegare documentazione clinica completa: diagnosi, cartelle cliniche, piani terapeutici, schede assistenziali, documentazione infermieristica, farmacologica e ogni elemento utile a dimostrare che il paziente necessitava di un trattamento terapeutico personalizzato non scindibile dall’assistenza quotidiana. 

In senso favorevole alle famiglie, la giurisprudenza di legittimità oggi valorizza il criterio dell’inscindibilità e non quello della mera “prevalenza” numerica delle cure sanitarie, sicché anche l’assistenza apparentemente alberghiera o quotidiana può restare a carico del SSN quando sia funzionale e necessaria all’attuazione del piano terapeutico. 

Pertanto, se pensi che il tuo caso sia simile, prima di intraprendere qualsiasi azione rivolgiti agli esperti di C&P perché una analisi preliminare può fare la differenza: riceverai indicazioni corrette su quali siano i passi più utili da compiere per raggiungere l’obiettivo di non sostenere costi non dovuti.  

 

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