RSA e rette di degenza: la Corte di Milano conferma il rimborso totale per i malati cronici

RSA e rette di degenza: la Corte di Milano conferma il rimborso totale per i malati cronici

Dopo pochi mesi dalla sentenza n. 1644/2025, che aveva già riconosciuto il diritto dei malati ricoverati in RSA al rimborso delle rette di degenza, la Corte di Appello di Milano è tornata a pronunciarsi sul tema. La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che conferma la copertura integrale da parte del Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti affetti da patologie neurodegenerative croniche.

Dalla condanna al rimborso integrale: due casi a confronto

Nel precedente richiamato, la Corte meneghina aveva accolto il ricorso di un cittadino contro la sentenza che lo condannava al pagamento di oltre 26.000 euro per le rette di un familiare ricoverato in RSA. I giudici avevano ribaltato completamente la decisione, riaffermando la gratuità della degenza per i malati cronici non autosufficienti, il cui costo deve essere interamente a carico del SSN.

Nel nuovo caso, la vicenda nasce dall’iniziativa giudiziaria del coniuge e amministratore di sostegno di una degente, che aveva chiesto al Tribunale di Monza di dichiarare la nullità parziale del contratto con la RSA. L’uomo sosteneva che l’assistenza prestata alla moglie rientrasse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dovesse quindi essere totalmente gratuita.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1814/2024, aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo il contratto e condannando la struttura a restituire 108.020 euro, oltre interessi legali, somma corrispondente alle rette versate nel periodo di ricovero.

Le ragioni della Corte: assistenza integrata e diritto alla salute

La società che gestiva la RSA ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse qualificato erroneamente le prestazioni come “socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria”, e che la gratuità totale fosse limitata ai trattamenti estensivi di breve durata, non oltre i 60 giorni.

Nel rispondere a queste critiche, entrambe respinte, la Corte meneghina ha preliminarmente rievocato il pensiero, ormai consolidato (Cass. n. 2038\2023; Cass. n. 4752\2024, Cass. n. 33394\2024), della Suprema Corte secondo cui “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali“.

Il ruolo della CTU: cure continue e prestazioni inscindibili

Dall’esame della consulenza medico-legale svolta in primo grado, la Corte ha rilevato un quadro clinico di grave deficit cognitivo multifattoriale. Le prestazioni sanitarie (trattamenti fisioterapici, terapie farmacologiche, assistenza infermieristica) risultavano strettamente integrate con quelle socioassistenziali, finalizzate al mantenimento delle capacità residue della paziente.

La Corte ha quindi accertato, al pari del giudice di primo grado, che la degente fosse affetta “da plurime e gravi patologie invalidanti, a causa delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato infermieristico e medico, senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere”, che non sarebbero potute eseguirsi se non congiuntamente all’attività di natura socioassistenziale, con conseguente unitarietà ed inscindibilità dei due aspetti della prestazione, da cui l’integrale assunzione dei relativi oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il limite dei 60 giorni: chiarimenti della giurisprudenza amministrativa

La società appellante aveva invocato il limite temporale di 60 giorni previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 per i trattamenti estensivi. Anche questo motivo è stato respinto. La Corte ha ricordato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1858/2019, ha già chiarito che “la previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 giorni e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del  trattamento, non è cogente, come è fatto palese dalla indicazione “di norma”, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell’assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo – per esempio in tutte le degenze in Casa di cura, deospedalizzazione protetta, continuità assistenziale a valenza sanitaria (Cavs)… – gli oneri resteranno, dunque, a carico del Servizio sanitario nazionale”.

La decisione finale: confermato il diritto al rimborso totale

Respinti tutti i motivi di appello, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 2709/2025 del 17 ottobre, ha quindi confermato la decisione del Tribunale per cui viene ribadito il diritto del congiunto ed amministratore di sostegno del malato al rimborso della somma di 108.020 euro, a suo tempo erogata per il soggiorno della assistita, oltre interessi legali nella misura di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.

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