Rette RSA: nessun onere per il paziente psichiatrico ricoverato

Rette RSA: nessun onere per il paziente psichiatrico ricoverato

Continuano, anche in questi primi mesi del 2026, le sentenze favorevoli ai familiari dei pazienti ricoverati presso le RSA che, decisi a far valere le loro ragioni a seguito dei più recenti arresti giurisprudenziali, riescono perlomeno a sgravarsi del peso economico di queste drammatiche situazioni. 

Questa volta è il turno della Corte di Appello di Bolonga che, dovendo decidere del  gravame proposto dai familiari di un paziente psichiatrico, ha avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 211/26 pubblicata lo scorso 20 gennaio, quali siano i presupposti per poter addossare ogni onere di degenza sul SSN. 

La vicenda 

La questione nasce con la notifica di una cartella di pagamento, con cui veniva richiesto al diretto interessato e, per suo conto, al suo nominato amministratore di sostegno, di corrispondere l’importo di quasi 12 mila euro, inclusi oneri di riscossione, interessi e spese di notifica, a titolo di quota di compartecipazione, pari al 60% della retta complessiva, per il soggiorno presso una struttura socio sanitaria. 

Con l’impugnativa ai sensi dell’art. 615 c.p.c. veniva, quindi, invocato l’annullamento della richiesta di pagamento, sostenendo che, in forza del consolidato orientamento della Cassazione, nulla sarebbe stato dovuto dal paziente per il soggiorno, essendo stato sottoposto a trattamenti farmacologici e socio-riabilitativi, strettamente connessi a quelli socio-assistenziali, mirati alla cura della grave patologia psichiatrica di cui era effetto, per cui ogni onere economico avrebbe dovuto ricadere sul SSN. 

Espletata la CTU ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la domanda veniva però respinta dal Tribunale di Bologna, di talchè gli eredi del paziente, subentrati nella sua posizione per il prematuro decesso, erano costretti a presentare appello per far valere le loro ragioni. 

La decisione della Corte di Appello di Bologna 

Addentrandosi nelle motivazioni, che hanno poi condotto la Corte a ribaltare completamente l’esito negativo del primo grado, riconoscendo pienamente il diritto degli eredi del malato all’esonero dal rilevante contributo economico richiesto nella cartella di pagamento, viene innanzitutto in rilievo la puntuale ricostruzione clinica del caso concreto, con conseguente corretta applicazione dei più recenti approdi giurisprudenziali sul tema. 

Ritenuta superflua l’ulteriore istruttoria richiesta dalle parti, il Collegio si è quindi impegnato nella valutazione del materiale documentale già presente agli atti e, più segnatamente, degli apprezzamenti contenuti nella perizia rilasciata dal CTU nominato in primo grado, riscontrando come il paziente, affetto da una grave psicopatologia di base, fosse “da tempo sottoposto a trattamento farmacologico con farmaci antipsicotici”. 

Dalla lettura di alcuni documenti emergeva altresì che il quadro clinico del soggetto fosse particolarmente complesso, necessitando di interventi integrati sia di tipo psicofarmacologico, che riabilitativo per contenere il progressivo deterioramento delle sue condizioni. 

Il piano terapeutico personalizzato confermava, infine, la ricorrenza dei trattamenti riabilitativi e terapeutici erogati, durante il soggiorno in struttura, per il tramite di figure professionali qualificate e, contestualmente, impegnate per il raggiungimento di prefissati obbiettivi di cura. 

L’orientamento giurisprudenziale 

Appurato quanto sopra, veniva quindi in soccorso un recente arresto della Corte di Cassazione (27452/2025) che, opportunamente rievocato dal collegio felsineo, si era espresso in una fattispecie non dissimile da quella oggetto di controversia, affermando testualmente che le prestazioni socio-assistenziali devono considerarsi a carico del SSN se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare allo interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale,  essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non  congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre”. 

Si deve considerare dirimente – aggiunge la Cassazione – “ai fini della individuazione della prestazione tra quelle di rilievo sanitario, la circostanza che non si tratti di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di un trattamento farmacologico somministrato in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica”. 

Pertanto, in linea con l’interpretazione della migliore giurisprudenza, l’aspetto distintivo fra la nozione di  prestazione socio-assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e la cd. prestazione socio-assistenziale "pura" risiede nell’individuazione, a fronte della patologia riscontrata e della sua potenziale evoluzione futura, di un trattamento terapeutico personalizzato che implichi la somministrazione di trattamenti sanitari inscindibilmente connessi a quelli assistenziali,  con lo scopo di “rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stadi più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi". 

La soluzione del caso concreto 

Raccolti i principi che precedono, il Collegio felsineo ha quindi concluso ritenendoli perfettamente applicabili al caso osservato, emergendo dall’analisi della produzione documentale acquisita agli atti la prova che il paziente veniva sottoposto ad un piano terapeutico personalizzato, dove le prestazioni sanitarie fornite dal personale della struttura erano strettamente correlate con quelle assistenziali per contenere la degenerazione della patologia psichiatrica. 

Pertanto, accolto l’appello spiegato dai eredi del paziente deceduto, la Corte ha annullato la cartella di pagamento impugnata, condannato la controparte al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per oltre 10 mila euro, accessori compresi. 

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