Rette RSA: il Tribunale blocca i pagamenti dei familiari di un ricoverato

Rette RSA: il Tribunale blocca i pagamenti dei familiari di un ricoverato

Si apre una nuova frontiera nel contenzioso relativo agli oneri di degenza in RSA dei malati che, affetti da patologie neurodegenerative gravi, reclamano la gratuità delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 

Non più, e soprattutto non soltanto il rimborso delle spese sostenute, con vittorie che quotidianamente si registrano sull’intero territorio nazionale, ma anche la possibilità di interrompere legittimamente i pagamenti delle quote di partecipazione, imposte dalle normative regionali e talvolta molto gravose, ricorrendo a strumenti appositamente previsti dalla legge. 

E’ quanto avvenuto per i familiari di un paziente in trattamento presso una struttura residenziale molisana che hanno visto accolta, dalla Sez. Lavoro del Tribunale di S.M. di Capua Vetere (ord. 21/12/2025), la loro istanza cautelare, con conseguente ordine impartito dal magistrato all’ente deputato del SSN di assumere a suo carico tutti gli oneri di degenza,  inclusa la quota integrativa, alla luce del trattamento erogato al loro stretto congiunto. 

La vicenda 

Il caso riguarda i nonni, di cui uno nominato amministratore di sostegno di un malato, affetto da disturbo dello spettro autistico con deficit cognitivo grave ed epilessia generalizzata, che convenivano in giudizio l’azienda sanitaria territorialmente competente chiedendo, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la presa in carico dell’intera retta giornaliera dovuta per il soggiorno presso la struttura residenziale, venendo in rilievo prestazioni ricomprese nei previsti Livelli Essenziali di Assistenza, con relativa condanna al rimborso delle somme già sostenute fino al momento della decisione. 

A sostegno della richiesta, si affermava che, con verbale dell’Unità di Valutazione Integrata, si era provveduto all’inserimento del paziente presso una struttura residenziale, peraltro collocata fuori dalla regione di residenza per l’indisponibilità di quelle territoriali, con previsione di pagamento di una retta che, oltre alla quota prevista dal DCA regionale, stabiliva un ulteriore contributo diretto a carico dell’utente – e quindi dei suoi familiari – per garantire al paziente un trattamento individuale integrato ad alta intensità, non coperto dalla tariffa prevista nell’ambito regionale. 

Riguardo al periculum, veniva sottolineata sia la gravosità dell’onere economico gravante sui nonni, che la necessità di mantenere tale regime di soggiorno per garantire la continuità delle cure. 

La questione di giurisdizione 

Sollevata la questione di giurisdizione dalla parte convenuta, la stessa veniva agevolmente respinta dal magistrato, che ha confermato la sua esclusiva competenza a decidere sulla scorta di quanto già enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 2570/2012), per cui tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l’esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art. 442 cod. proc. civ.”. 

Le motivazioni della decisione 

Passando poi ad esaminare il contenuto dell’istanza cautelare presentata, il Tribunale ha innanzitutto rievocato il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992, che definisce le prestazioni sociosanitarie nel loro complesso, dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, contenente la disciplina dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ed infine dal D.C.P.M. del 14 febbraio 2001 che, a tal proposito, prevede la gratuità delle prestazioni in due distinte fattispecie specifiche:

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 co. 1) 
  • prestazioni a carattere socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 co. 3) 

Ciò detto, l’individuazione dell’esatta natura dei trattamenti eseguiti dal personale adibito alla gestione del paziente in questione, inserito in regime convenzionato presso la RSA, è quindi diventato il punto decisivo per valutare la legittimità o meno della partecipazione, per la quota di riferimento, dei familiari agli oneri economici stabiliti dalla normativa regionale. 

Ebbene, esaminato il quadro patologico complessivo sofferto dal congiunto, unitamente al trattamento previsto dal piano terapeutico personalizzato, il magistrato ha dichiaratamente concluso, affermando che questo è “da ascrivere tra i LEA e vada integralmente posto a carico del Servizio Sanitario in quanto rientrante tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e dunque nei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, indipendentemente dalle previsioni tariffarie previste in ambito regionale. 

Approfondendo, scrupolosamente, tutti gli aspetti fattuali della vicenda, così come emergenti dalla documentazione, anche di provenienza amministrativa, prodotta in atti, il giudice ha quindi osservato come il paziente non potesse considerarsi, in alcun modo, autosufficiente, necessitando di “un periodo di lungo-assistenza e della programmazione di prestazioni di tipo medico, psicologico e riabilitativo per il trattamento del suo disturbo dello spettro autistico”, anche in funzione di recuperare una limitata autonomia personale. 

Pertanto, a nulla rilevando nel caso di specie l’esistenza di previsioni regionali che specificano il tariffario applicabile, essendosi in presenza di prestazioni sanitarie socioassistenziali  inscindibilmente connesse fra loro a tutela del primario bene salute del paziente, l’onere dovrà essere accollato interamente al SSN, con conseguente liberazione dei familiari da qualsiasi impegno economico. 

Provvedimento finale 

Pertanto, ritenuto illegittimo qualsiasi contributo a carico del paziente (e quindi, conseguentemente, dei suoi familiari), trattandosi di prestazioni interamente gratuite ed a carico del SSN, e riconosciuta la sussistenza del periculum in mora insito nella necessità di garantire la continuità del trattamento individuale coperto dalla quota integrativa, il Giudice ha quindi ordinato all’ente amministrativo competente di assumersi direttamente l’onere di pagamento dell’intera retta giornaliera, comprensiva anche della quota prevista a carico dell’utenza. 

Tutte le informazioni su www.soluzione-rsa.it 

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