Rimborso rette RSA: 50 mila euro per l’erede di malato di Alzheimer
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È appena iniziato l’anno e la vicenda del rimborso delle rette RSA torna prepotentemente sugli scudi, con una sentenza che rende giustizia all’erede di una paziente affetta dal morbo di Alzheimer, che ha ottenuto il rimborso di una consistente somma di denaro.
Dopo le ultime pronunce favorevoli rese dai alcuni giudici toscani, è ora il turno del Tribunale di Padova che, con la sentenza n. 39/2026 pubblicata lo scorso 6/01, ha riconosciuto al congiunto di un malato, nel frattempo deceduto, il diritto alla restituzione di oltre 50 mila euro, versati a titolo di contributo per le rette di soggiorno presso una RSA locale.
La vicenda
Similmente ad altre iniziative, la questione trae origine dalla pretesa degli eredi di una paziente che, affetta dal morbo di Alzheimer ed invalida al 100%, era stata ricoverata presso una struttura residenziale, impegnandosi a sostenere il costo della retta di soggiorno.
I congiunti, nella loro dichiarata qualità, reclamavano nei confronti del gestore la RSA e dell’ASL competente per territorio il rimborso di quanto corrisposto per le rette di degenza, motivando che le prestazioni complessivamente erogate a favore del loro familiare avrebbero dovuto ricondursi a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DCPM del 14 febbraio 2001, con conseguente nullità del contratto di degenza a suo tempo sottoscritto.
La questione di giurisdizione
L’eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza sono state, prontamente, respinte dal magistrato, che ha ribadito la sua esclusiva competenza a decidere, osservando come la pretesa degli attori deponesse, per come formulata, unicamente sulla diversa prospettazione dei dati sanitari e socio assistenziale contenuti nelle schede di valutazione della paziente, cui seguiva una richiesta di natura prettamente patrimoniale (nello specifico di restituzione di indebito a seguito di declarata nullità del contratto di soggiorno), senza perciò minimamente influire sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
La legittimazione passiva della RSA
Respinta la richiesta di un attore, ma unicamente per non aver fornito adeguata dimostrazione della propria qualità di erede, il Giudice è quindi passato a scrutinare il merito della vicenda sottoposta al suo esame, occupandosi preliminarmente della legittimazione passiva rispetto all’azione intrapresa, che giustappunto è stata riconosciuta soltanto nel gestore della RSA siccome percettore delle somme, di cui si è richiesto il rimborso, nulla potendo essere reclamarsi dalla PA, parimenti convenuta dagli attori.
Il merito
Ricordato il quadro normativo di riferimento, costituito dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, contenente la disciplina dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e dal D.C.P.M. del 14 febbraio 2001, nonchè gli approdi, oramai granitici, raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, si è osservato come l’inserimento del malato fosse avvenuto a seguito delle indicazioni raccolte nella scheda redatta dall’Unità valutativa multidimensionale distrettuale della ASL.
A ciò seguiva pertanto la sottoscrizione di un contratto di soggiorno che, di fatto, imponeva un contributo economico a carico del firmatario, invero non dovuto venendo in rilievo l’erogazione di una prestazione complessiva, in cui non era possibile discernere la componente sanitaria da quella socio assistenziale.
Da qui l’eccepita nullità dell’accordo, con richiesta di ripetizione dell’indebito.
Veniva così posto al centro della valutazione giudiziale, l’individuazione della natura e, soprattutto, della finalità dei trattamenti eseguiti dal personale adibito alla gestione dell’ospite, ricoverata per oltre 5 anni, presso la RSA convenuta, così da poter apprezzare la legittimità o meno del pagamento delle rette.
Orientamento giurisprudenziale
A sostegno della tesi della gratuità, Il Tribunale ha quindi rievocato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 2038, n.13714 e n. 34590 del 2023), esprimendo nei suoi confronti piena adesione, per cui “l’attività di natura sanitaria, attesa la storia clinica del paziente, non può essere eseguita se non congiuntamente a quella di natura socioassistenziale, cosicché le prestazioni di natura diversa da quella propriamente sanitaria risultano avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, donde l’impossibilità di separare il relativo onere economico del servizio reso all’utente”.
Nello specifico, ha poi riconosciuto “nell’individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima” (Cass. n. 34590/2023).
Infine, ricordando un precedente pronunciamento relativo ad un malato di Alzheimer, si è ripetuto che “le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre” (Cass. n. 21162/2024).
Calati i principi che precedono nell’ambito della concreta situazione clinica, vissuta dalla paziente dal suo ricovero fino all’avvenuto decesso, il Giudice ha quindi potuto apprezzare come, fin da principio, fosse stato predisposto un piano di cura personalizzato, le cui prestazioni sanitarie, farmacologiche, socio-assistenziali e riabilitative risultavano orientate all’unico scopo terapeutico e di contenimento dell’evoluzione degenerativa della patologia, secondo un approccio multidimensionale ed integrato.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dai familiari della degente, si è dunque appurato che, anche in ragione dello stato della patologia e della sua prevedibile evoluzione, le prestazioni complessivamente rese dal personale inserito nella RSA convenuta dovessero intendersi inscindibilmente connesse fra loro siccome necessarie alla tutela della salute nel suo complesso, a nulla rilevando la prevalenza o meno di quelle di natura sanitaria rispetto alle altre assistenziali.
La prescrizione è sempre decennale
Infruttuosa poi la sollevata eccezione di prescrizione, che le parti convenute avrebbero voluto ricondotta al quinquennio, avendo il magistrato confermata, in linea con la giurisprudenza più recente, l’applicazione del termine decennale, dal momento che “il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione e non a rate” (Cass., 25.04.2025, n. 10917),
La decisione finale
Dichiarata la nullità parziale del contratto di ospitalità, nella parte in cui accollava a terzi il pagamento di un corrispettivo, la struttura è stata quindi condannata alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di retta alberghiera per i 5 anni di soggiorno (2016-2021), con conseguente restituzione di oltre 50 mila euro nelle tasche dell’erede vittorioso.
Anche in questa decisione, si deve infine sottolineare l’accoglimento della domanda di manleva svolta dalla RSA nei confronti dell’ASL competente, che pertanto sarà tenuta a rimborsare quanto pagato all’attore in forza della sentenza di condanna.