Rimborso rette RSA: nessun obbligo a carico dei familiari del malato di Alzheimer

Rimborso rette RSA: nessun obbligo a carico dei familiari del malato di Alzheimer

Continuano le pronunce favorevoli per i familiari di coloro che, affetti dal morbo di Alzheimer, trovano ricovero presso le RSA per ricevere le cure e l’assistenza necessarie per mantenere un livello, seppur residuale, di integrità psicofisica e di tutela della dignità personale, già particolarmente segnate dal decorso della malattia. 

E’ proprio il caso esaminato dal Tribunale di Bari che, con un’ordinanza pubblicata lo scorso 26 gennaio, ha definitivamente respinto la richiesta di una società, che aveva in gestione una RSA in cui era ricoverata un paziente, diretta ad ottenere il pagamento di alcune rette, che i congiunti dell’ospite non avevano a suo tempo saldato. 

La vicenda 

Come in altri casi, la vicenda prende le mosse dal ricovero, su autorizzazione della ASL territorialmente competente, di una persona, affetta dal morbo di Alzheimer ed invalida al 100%, presso le strutture di una RSA locale, con conseguente assunzione, da parte di un familiare, dell’obbligo di pagamento della retta, in via solidale con la stessa degente. 

Protrattosi il soggiorno per un paio di anni, ad un dato momento veniva interrotto ogni pagamento, accumulandosi una consistente situazione debitoria, che la RSA pretendeva di risolvere e per la quale si era quindi rivolta al Tribunale, con l’auspicio (rimasto frustrato) di ricevere una sentenza favorevole. 

Il quadro normativo

Volendo, per l’intanto, delineare gli aspetti salienti del quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha quindi ricordato come i Livelli Assistenziali di Assistenza (cd. “LEA) risultino tipizzati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, per cui a questi occorrerà rifarsi per apprezzare se la prestazione, connessa alla richiesta economica spiegata dalla RSA, fosse effettivamente dovuta dal ricoverato, ovvero rientrasse fra le prestazioni e i servizi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel caso specifico, veniva altresì in rilievo il disposto di cui all’art. 3 del D.C.P.M. 14 febbraio 2001 che, a rigore, riconosce la gratuità in 2 distinte occasioni ovvero, al primo comma, per le prestazioni a rilevanza sociale e, al terzo comma, per quelle a carattere socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria. 

Ricondotta la fattispecie in questo specifico ambito, si è quindi ricordato che questa previsione normativa enuncia testualmente che “sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga […] patologie terminali, inabilità o disabilità conseguente a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più rapporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitarie sociali sui risultati dell'assistenza ed alla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”. 

Il richiamo giurisprudenziale  

Forte della ricostruzione normativa che precede, il magistrato ha quindi volutamente indugiato sull’interpretazione fornita dalla migliore giurisprudenza di legittimità, per risolvere al meglio il caso concreto. 

Ha quindi ricordato come, ormai da diversi anni, la Cassazione ha di fatto affermato che, allorché si tratti di malattia di Alzheimer, le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali risultano, anche in ragione del piano terapeutico personalizzato che viene predisposto per la gestione del malato, sostanzialmente inscindibili. 

Non potendosi fornire le une distintamente dalle altre, è dunque legittimo considerarle integralmente devolute nell’ambito degli oneri posti a carico del SSN, che pertanto sarà tenuto a sostenere ogni costo, con conseguente esonero dell’ospite – e chiaramente degli altri eventuali coobbligati – dal relativo contributo economico (fra le tante, Cass., n. 27452 del 23/9/2025).  

In base a tali coordinate interpretative – conclude il Tribunale barese – “il pagamento delle rette destinate ai malati gravi, quali il paziente in oggetto (morbo di Alzheimer), stante la componente sanitaria strettamente correlata alla natura della malattia, deve essere posto per intero a carico del servizio sanitario nazionale”. 

La decisione finale 

Calati questi principi nel caso in discussione, le prestazioni complessivamente intese sono state quindi considerate avvinte fra loro siccome dirette a contenere il decorso naturalmente degenerativo della patologia acclarata per cui, non avendo la società, gestrice della RSA; dimostrato di aver somministrato alla paziente prestazioni unicamente assistenziali, anzi risultando per i malati di Alzheimer necessario fornire trattamenti a carattere prevalentemente sanitario, nessuno onere avrebbe potuto accollarsi su quest’ultima, né tantomeno sui suoi  familiari, a nulla rilevando gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di degenza, per essere il relativo costo integralmente a carico del servizio sanitario nazionale per tutto il periodo di soggiorno. 

Nessuna condanna allora per i congiunti del malato che, senza neppure costituirsi in giudizio, sono stati tutelati dalla Giustizia. 

 

Sei un caregiver di un familiare affetto da Alzheimer o da altre patologie neurodegenerative in RSA? Scopri se hai diritto a un rimborso.

 

Torna al blog